STATUTO

“ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI

SAN DONATO MILANESE ODV”

 Approvato dall’Assemblea dei Soci il 6 giugno 2019

Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) la “Associazione Volontari Ospedalieri San Donato Milanese ODV” in sigla e di seguito A.V.O. San Donato Milanese ODV (Organizzazione di Volontariato) o semplicemente “Associazione”.

L’A.V.O. San Donato Milanese ODV, con ininterrotta attività dal 1985, regolarmente costituita, a norma delle disposizioni del Codice Civile, con atto a rogito del Notaio Andrea Soana di S. Donato Milanese n. 23775 di Rep. del 4/11/85, registrato a Milano il 15/11/85 al n. 22767 serie H, è Ente del Terzo Settore e conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato.

 

Art. 2­ – Durata dell’Associazione

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.

 

Art. 3 – Sede legale

L’A.V.O. San Donato Milanese ODV ha sede legale nel Comune di San Donato Milanese.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati nello stesso Comune.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

Art. 4 – Scopi, finalità e attività

L’A.V.O. San Donato Milanese ODV ha struttura e contenuti democratici. Esercita in via esclusiva e comunque principale l’attività di interesse generale di cui all’art. 5 co. 1 lettera c) del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare:

a)        fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi di fedeltà ai valori umani e cristiani, è laica e apartitica e non ammette discriminazioni di sesso, razza, nazionalità e religione;

b)        opera nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali od extraterritoriali con un servizio organizzato, qualificato e gratuito, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell’ambito delle strutture stesse offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere contro la sofferenza, l’isolamento e la noia: con esclusione però di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario.  È una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;

c)        il servizio prestato è di collaborazione con le Istituzioni, con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, integrandone anche l’attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute, nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;

d)       pianifica lo sviluppo e la realizzazione di eventuali progetti, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici;

e)        promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università. A tal fine, A.V.O. San Donato Milanese ODV si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire all’A.V.O. le loro peculiari risorse;

f)         l’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’A.V.O. San Donato Milanese ODV è associata all’A.V.O. regionale Lombardia e alla Federavo delle quali ne condivide i principi ispiratori e ne rispetta le direttive e le linee guida, sempreché le stesse siano conformi alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

 

Art. 5 – Associati

L’A.V.O. San Donato Milanese ODV è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee, che siano maggiorenni, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali o in altre attività previste nell’Associazione.  Il numero degli associati è illimitato.

 

 

Art. 6 – Criteri di ammissione e cessazione dalla qualità di Associato

Sono ammessi a diventare Associati dell’A.V.O. San Donato Milanese ODV, secondo criteri non discriminatori e con giudizio motivato del Consiglio Direttivo, i Volontari maggiori di età, che:

a)        abbiano partecipato al corso base di formazione organizzato dall’Associazione;

b)        abbiano svolto con profitto e continuità un periodo di servizio in ospedale, in altre strutture socio-sanitarie o all’interno dell’Associazione, non inferiore a quanto stabilito nel Regolamento;

c)        dichiarino la propria disponibilità ad un coinvolgimento costante nella vita associativa;

d)       si impegnino a rispettare con coerenza i principi e le finalità dello Statuto A.V.O.;

e)        abbiano una adeguata preparazione che li metta in grado di realizzare le finalità, i compiti e gli obiettivi dell’Associazione;

f)         dichiarino di non far parte di altre Associazioni o Gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l’attività dell’A.V.O. o che, comunque, possano arrecare diretto ed indiretto pregiudizio alla Associazione medesima;

g)        si impegnino a comunicare al Presidente dell’A.V.O., per iscritto, l’intenzione di candidarsi a cariche politiche o amministrative o altre cause di incompatibilità.

I Volontari in possesso dei predetti requisiti, che abbiano superato con esito positivo il tirocinio, devono presentare istanza scritta di ammissione. Sull’istanza di adesione delibera il Consiglio Direttivo, il quale può rigettare la domanda con provvedimento motivato. Contro il provvedimento di rigetto del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni, l’interessato può chiedere che sull’istanza si pronunci il Consiglio dei Probiviri.

Costituiscono cause di cessazione dalla qualità di Socio dell’Associazione:

1)      la morte;

2)      il recesso;

3)      l’esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell’Associazione ed essa produrrà i suoi effetti entro la fine dell’anno solare.

L’esclusione del Socio è deliberata dal Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono “gravi motivi”, ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, i seguenti comportamenti del Socio:

-          mancato versamento delle quote e dei contributi associativi entro l’anno in corso, secondo quanto stabilito dal successivo art. 7 punto b);

-          irreperibilità di fatto per almeno un anno;

-          mancata prestazione della propria attività secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 punto b) o eccessivo assenteismo dal servizio;

-          mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni degli organi sociali, comprese le delibere del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 punto b);

-          attività che in qualsiasi modo possano recare nocumento all’immagine e al prestigio dell’Associazione;

-          ogni altra attività che sia in contrasto con le finalità dell’Associazione e con le disposizioni del presente Statuto;

-          atteggiamento non collaborativo e/o causa di tensioni interne tra i Volontari.

In caso di cessazione dalla qualità di Socio, le quote annuali sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Qualora le inadempienze del Socio non siano così gravi da determinare la sua esclusione dall’Associazione o, al contrario, qualora siano così gravi da giustificare un provvedimento cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio Direttivo può sospendere l’interessato per un congruo periodo determinato dallo stesso.

L’esclusione del Volontario che non abbia ancora i requisiti per diventare Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l’interessato.

L’aspettativa, ossia l’assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa di cessazione dalla qualità di Socio.

 

Art. 7 – Diritti e doveri del Socio

a)    Ogni Associato ha il diritto di:

-        partecipare alle Assemblee ed esprimere liberamente il proprio voto;

-        eleggere ed essere eletto liberamente e democraticamente negli Organi della Associazione;

-        approvare lo Statuto e le sue modificazioni;

-        usufruire di tutti i servizi forniti dall’Associazione;

-        esaminare i libri sociali, secondo modalità da concordarsi con il Consiglio Direttivo;

-        essere informato su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione;

-        farsi promotore di progetti da sviluppare che concernano l’attività istituzionale dell’A.V.O.;

-        recedere liberamente dall’Associazione.

b)    Ogni Associato ha l’obbligo di:

-        rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento nonché le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo e le deliberazioni degli Organi Associativi;

-        corrispondere la quota associativa o i contributi nella misura stabilita dall’Assemblea;

-        prestare l’attività preventivamente concordata e organizzata;

-        partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali e di reparto.

c)    I predetti obblighi, salvo quelli direttamente connessi alla qualità di Socio, si applicano anche ai Volontari tirocinanti.

 

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

-         l’Assemblea dei Soci;

-         il Consiglio Direttivo;

-         il Presidente;

-         l’Organo di Controllo (nei casi e con i vincoli di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo Settore);

-         il Collegio dei Revisori Legali (nei casi e con i vincoli di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo Settore);

-         il Collegio dei Revisori dei Conti;

-         il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 9 – Assemblea

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti nel libro degli Associati e in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun Associato ha un voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati nelle Associazioni con un numero di Associati inferiori a cinquecento e di cinque Associati in quelle con un numero di Associati non inferiori a cinquecento.

L’assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

-            eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

-            eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;

-            nominare l’Organo di Controllo e quello di Revisione nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore;

-            eleggere e revocare il Collegio dei Revisori dei Conti;

-            approvare il programma di attività ed il relativo Bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo;

-            deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

-            approvare il bilancio di esercizio;

-            approvare impegni economici pluriennali;

-            stabilire l’ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti;

-            approvare lo Statuto e le relative modifiche;

-            approvare il Regolamento dell’Associazione;

-            approvare l’eventuale regolamento dei lavori dell’Assemblea;

-            ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e urgenza;

-            deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;

-            deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;

-            essere informata periodicamente sulle attività di rappresentanza nell’ambito regionale e federativo, facendosi anche promotore di iniziative da proporre in A.V.O. regionale e in Federavo;

-            deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all’ordine del giorno.

L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di sua assenza e/o impedimento da persona designata dall’Assemblea.

La convocazione dell’Assemblea dovrà essere effettuata a mezzo avviso consegnato a mani del Socio, oppure inviato a mezzo di posta elettronica, dichiarata come valido avviso di convocazione da parte del Socio al momento della iscrizione dello stesso all’Associazione, o con qualunque altro mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta conoscenza.

L’avviso dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea e dovrà contenere il luogo, il giorno e l’ora della prima e della eventuale seconda convocazione con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Non potranno essere conferite deleghe ai membri del Consiglio Direttivo nel caso in cui si tratti di approvazione dei bilanci e di responsabilità dei Consiglieri.

 

 

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

a)      L’Assemblea ordinaria si riunisce una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega conferita ad altro Socio, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

b)      In via straordinaria l’Assemblea è convocata dal Presidente su iniziativa propria e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci. La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente o, in caso di sua indisponibilità, al Vicepresidente.

L’Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare le modifiche allo Statuto nonché per lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori.

Quorum costitutivi e deliberativi. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le modifiche dello Statuto, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, per la trasformazione, fusione e scissione, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

 

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’Organo amministrativo ed esecutivo dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione ed all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla Legge o dallo Statuto agli altri Organi associativi.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate.

È composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 11, resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati ferme le limitazioni di cui al successivo articolo. Elegge al suo interno il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, e un Vice-presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente. Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

-          fissare le direttive per il funzionamento dell’Associazione;

-          emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive;

-          dare attuazione alle delibere dell’Assemblea;

-          emanare il Regolamento su mandato dell’Assemblea e provvedere ai suoi eventuali aggiornamenti;

-          sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali nonché, su espressa delega dell’Assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;

-          determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;

-          nominare il Segretario ed il Tesoriere;

-          nominare gli altri responsabili e coordinatori di settore;

-          proporre al Collegio dei Probiviri la sospensione e l’esclusione di un Associato;

-          stipulare convenzioni o accordi con Enti o Istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;

-          ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell’Associazione per motivi di necessità ed urgenza;

-          autorizzare il Presidente dell’Associazione ad accettare donazioni, eredità o legati;

-          determinare le modalità e i tempi per il versamento della quota associativa annuale.

L’elezione e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo spettano all’Assemblea la quale sceglie i Consiglieri tra le persone fisiche.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non verranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze a uno o più dei propri componenti per la gestione di singole attività correnti nonché affidare specifici incarichi a Soci esperti nei rispettivi settori.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi su iniziativa del Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza).

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è causa di decadenza del Consigliere assente, previa assunzione di formale delibera del Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Avverso il provvedimento di decadenza, il Consigliere decaduto può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

 

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente, o in caso di sua assenza il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

  1. convocare, su mandato del Consiglio, e presiedere l’Assemblea dei Soci;
  2. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
  3. determinare l’ordine del giorno delle sedute dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
  4. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  5. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;
  6. in caso di comprovata necessità e di urgenza, nell’impossibilità di convocare il Consiglio, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
  7. sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell’Associazione;
  8. aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;
  9. esercitare la sorveglianza sull’andamento etico ed economico dell’Associazione.

Il Presidente risponde del proprio operato direttamente all’Assemblea.


 

Art. 12 – Organo di Controllo

L’Assemblea, verificandosi le condizioni previste dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore nomina l’Organo di Controllo.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile e sul corretto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l’eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida fornite dal Ministero.

I componenti dell’Organo di Controllo possono, in qualunque momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, mediante richiesta al Consiglio Direttivo di informazioni scritte sull’andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 art. 31 CTS, la Revisione legale dei conti. In tale caso l’Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell’apposito albo.

 

Art. 13 – Revisione legale dei conti

Se l’Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e qualora sussistano i presupposti di cui all’art. 31 CTS, l’Assemblea nominerà un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti in apposito Registro.

 

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei conti

Salvo i casi in cui dovesse rendersi obbligatoria la nomina di un Organismo di Controllo ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, è comunque eletto o nominato dall’Assemblea il Collegio dei Revisori dei conti che è composto di tre membri, eventualmente anche esterni all’Associazione ed elegge fra essi il Presidente. Il Collegio provvede al controllo della regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo da presentare annualmente all’Assemblea. Esercita i poteri e le funzioni degli artt. 2403 e segg. del Codice Civile.

 

Art. 15 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eventualmente anche esterni all’Associazione ed elegge fra essi il Presidente.

Ad esso viene demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Soci, tra gli organi dell’Associazione, tra gli Associati e gli organi associativi.

È investito, su proposta del Consiglio Direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide sulla sospensione e sull’esclusione dell’Associato o del Volontario non ancora associato, quali che siano le funzioni ricoperte.

Giudica in via definitiva e salvo le norme inderogabili di Legge, secondo imparzialità dopo apposita istruttoria e nel rispetto del diritto di difesa dell’Associato o del Volontario.

 

Art. 16 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

-          provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro degli Associati;

-          provvede al disbrigo della corrispondenza;

-          provvede alla redazione, trascrizione e conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

-          coordina l’attività delle altre persone addette alla Segreteria.

Il Tesoriere:

-          predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;

-          cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;

-          provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

 

Art. 17 – Norme riguardanti le cariche e gli incarichi

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno durata di 3 (tre) anni e possono essere rinnovate. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente per un altro mandato. Egualmente gratuiti sono gli incarichi su nomina del Consiglio Direttivo. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per cooptazione dall’organo collegiale cui appartiene, dando priorità a quanti siano stati votati nelle precedenti elezioni, nel rispetto della graduatoria. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Direttivo e meno di due per il Collegio dei Revisori dei conti e per il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso Organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza.

 

 

Art. 18 – Incompatibilità

La qualità di Volontario-Associato A.V.O. è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale eventualmente intrattenuto con l’Associazione stessa; è altresì incompatibile l’assunzione di qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni da parte di Volontari-Associati che rivestano anche incarichi direttivi nell’Associazione.  Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio fra loro o con componenti di altro Organo sociale.

Non si può ricoprire più di una carica elettiva.

 

Art. 19 – Finanziamento

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

-          quote associative e contributi degli aderenti;

-          raccolte pubbliche e private di fondi;

-          contributi di privati;

-          contributi dello Stato;

-          contributi provenienti da Enti, Istituzioni pubbliche o Organismi internazionali;

-          donazioni e lasciti testamentari;

-          rimborsi derivanti da convenzioni;

-          entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

-          rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito/Ufficio Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio Direttivo su delega del Presidente.

 

Art. 20 – Contabilità e Patrimonio

L’Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e il progetto di bilancio preventivo sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario e depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L’Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione.

Il patrimonio dell’organizzazione di volontariato A.V.O. San Donato Milanese ODV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È, pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per Legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

Art. 21 – Copertura Assicurativa

L’Associazione curerà per tutti gli Aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al Volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell’Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

 

Art. 22 – Libri associativi

L’Associazione, mediante il Consiglio Direttivo che ne curerà la tenuta e l’aggiornamento, deve tenere i seguenti libri:

-          libro degli associati o registro dei volontari;

-          libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

-          libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

-          Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, dei Revisori Legali e degli altri Organi associativi, sono tenuti a cura dell’Organo cui si riferiscono.

 

Art. 23 – Scioglimento e messa in liquidazione

Lo scioglimento dell’Associazione, per cessazione dell’attività o per qualsiasi altra causa, deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste.

Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 D.Lgs 117/2017  e successive modificazioni, se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre Associazioni di Volontariato o Enti del Terzo Settore che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto, fatta salva l’eventuale diversa destinazione imposta dalla Legge o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs 117/2017.

 

Art. 24 – Regolamento

Il Regolamento viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea ordinaria al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente Statuto nonché per predisporre gli strumenti più opportuni e idonei per l’effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso.

 

Art. 25 – Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività.

Il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli Enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale per il volontariato.

L’Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore ed iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal momento della istituzione del predetto Ufficio.

San Donato Milanese, 6 giugno 2019

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